Statuto di Osservatorio21

"La libertà non si conquista mai una volta per sempre"

 

STATUTO

ASSOCIAZIONE “OSSERVATORIO21” ETS

 

 

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato “Codice delTerzo settore” o “CTS”), l’Associazione denominata “OSSERVATORIO21” siglabile “OS21”.
A seguito dell’iscrizione nella sezione “Altri enti del Terzo settore” del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l’Associazione inserisce nella denominazione sociale l’acronimo ETS.
L’Associazione ha sede in Torino. La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione dell’Assemblea dei Soci. Il trasferimento della sede sociale, purché all’interno dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.
La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Art. 2 Scopi, finalità e attività

L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza alcun fine di lucro e non ripartisce utili. Essa persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con l’obiettivo di:

a)     tutelare il diritto alla salute, all’ambiente, all’assistenza, all’educazione permanente, alla cultura, alla dignità;

b)     sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi che minacciano la democrazia nell’attuale contesto sociale, politico, economico e tecnologico;

c)     monitorare il comportamento di istituzioni, gruppi di interesse politico ed economico, organi/ strumenti di informazione, rispetto alle regole della democrazia e alle strategie di sviluppo sociale ed economico che ne possono causare la decadenza;

d)     organizzare iniziative di formazione sul tema, volte al pubblico con particolare attenzione ai giovani;

e)     sviluppare e sostenere progetti di formazione per la corretta lettura delle informazioni dei media e di contrasto a possibili manipolazioni.

Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l’Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del CTS:

·        educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui al predetto articolo (lett. d);

·        organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo (lett. i);

·        beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del predetto articolo (lett. u).

L’Associazione può svolgere altresì qualunque attività anche di carattere commerciale funzionale allo svolgimento delle proprie attività, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
Lo scopo e le varie modalità di attuazione delle finalità e degli obiettivi dell’Associazione sono autofinanziati attraverso eventuali campagne di sottoscrizione e da contributi e liberalità ricevuti da coloro che condividono gli scopi dell’Associazione stessa.

Art. 3 Soci: tipologia, diritti e doveri

Il numero dei soci è illimitato. Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne di età superiore ai 18 anni che ne facciano domanda e che accettano lo Statuto, condividendone gli scopi e impegnandosi a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento degli stessi.

I soci si suddividono in tre categorie:

–       fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione. La loro qualità di soci è permanente, non è pertanto soggetta ad iscrizione, ma solo al pagamento della quota sociale annuale;

–       effettivi od ordinari: coloro che hanno ottenuto la qualifica di socio previa presentazione di apposita domanda;

–       a persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di “Socio onorario”, che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Il pagamento della quota sociale deve avvenire entro il mese di Gennaio per chi rinnova l’iscrizione ed entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo per i nuovi soci. Il mancato versamento della quota di adesione comporta l’immediato decadimento dalla posizione di socio.
La qualifica di socio può essere assunta anche da Enti od Associazioni che si impegnino a perseguire gli scopi statutari. Tutti i soci hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. I soci hanno il diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione e di essere rimborsati delle spese sostenute nello svolgimento delle attività prestate, previa presentazione di idonei giustificativi.
I soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. La quota associativa è intrasmissibile.

Tutti i soci si ritengono altresì obbligati:

–       a partecipare assiduamente ed a dare un contributo effettivo alle attività dell’Associazione;

–       a non svolgere alcuna azione che possa in qualche modo essere pregiudizievole agli interessi dell’Associazione od in contrasto con i suoi fini;

–       a versare la quota sociale annuale.

Art. 4 Soci: criteri di ammissione, recesso ed esclusione

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato. Il Consiglio Direttivo delibera in merito alla richiesta di adesione entro 10 giorni dal suo ricevimento. Il diniego va motivato e su di esso si pronuncia anche l’Assemblea dei soci.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo l’avvenuto pagamento della quota associativa il cui ammontare annuale è stabilito dall’Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.
La perdita della qualità di socio avviene per recesso, morte o esclusione. Ciascun socio è libero di recedere dall’Associazione, in ogni momento, semplicemente dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall’Associazione in caso di:

–       inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni;

–       persistenti violazioni degli obblighi statutari;

–       altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa.

L’esclusione dei soci deve essere comunicata a mezzo lettera assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, gli addebiti riscontrati devono essere contestati per iscritto al socio consentendogli la facoltà di replica entro 30 giorni. Avverso l’esclusione è ammesso ricorso al giudice ordinario. Chiunque perda la qualità di socio non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5 Fondo Comune

L’attività dell’Associazione è finanziata esclusivamente mediante:

–       autofinanziamento dei soci;

–       donazioni di persone fisiche e giuridiche.

I contributi degli associati, le donazioni ed i beni eventualmente acquisiti con questi costituiscono il Fondo comune dell’Associazione. Finché questa svolge la sua attività, gli aderenti non possono chiedere la divisione del Fondo comune, né pretenderne una quota nel caso in cui per qualunque ragione venga meno la qualifica di socio.
La raccolta di fondi e la loro gestione deve avvenire nel pieno rispetto della legge ed in modo conforme agli scopi dell’Associazione, assicurando la trasparenza e la regolarità nella rendicontazione.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6 Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea dei soci;

– il Consiglio direttivo;

– il Presidente;

– il Vice Presidente;

– il Tesoriere / Segretario;

– il Revisore.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo i rimborsi per gli associati di cui al precedente art. 3.

Art. 7 Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto e di partecipazione atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. L’Assemblea viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci ogni qual volta lo stesso Presidente od almeno tre membri del Consiglio direttivo od un decimo dei soci ne ravvisino l’opportunità e comunque almeno una volta all’anno per gli adempimenti relativi al bilancio.
L’Assemblea viene convocata in seduta ordinaria o straordinaria mediante comunicazione diretta o telematica, via e-mail o sms, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso deve contenere il giorno, l’ora, il luogo della riunione ed il relativo ordine del giorno. L’assemblea è formata da tutti gli associati.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. È facoltà dei soci poter partecipare anche in teleconferenza e audio conferenza alle Assemblee purché tutti gli intervenuti siano messi in condizione di esaminare i documenti e partecipare attivamente ai lavori. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

7.1.      Assemblea ordinaria.

 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione, che può aver luogo almeno il giorno successivo a quello della prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibererà a maggioranza di voti. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Consiglio Direttivo. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando approvate dalla maggioranza dei partecipanti.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

– nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

– approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto economico-finanziario predisposti dal Consiglio Direttivo;

– fissa annualmente la quota sociale di adesione;

– delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;

– delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni.

7.2.      Assemblea straordinaria.

L’Assemblea straordinaria delibera su questi punti:

– modifiche dello Statuto (successivo art. 14);

– scioglimento anticipato dell’Associazione e devoluzione del patrimonio (successivo art. 15);

– variazione della durata dell’Associazione.

L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima ed in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i ¾ (tre quarti) dei soci.

Art. 8 Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a dieci, nominati dall’Assemblea dei soci.
Il primo Consiglio direttivo è nominato con l’Atto costitutivo, i membri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di decadenza di uno dei membri, per dimissioni od altra causa, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione. Il neo consigliere rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo.
Nel caso decada oltre la metà dei membri, l’Assemblea dei soci deve nominare un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario o Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure quando almeno i due terzi dei membri ne faccia richiesta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono valide quando approvate dalla maggioranza degli intervenuti. In caso di deliberazioni con uguali voti favorevoli e contrari, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
È facoltà dei membri del Consiglio Direttivo di poter partecipare anche in teleconferenza e audio conferenza alle adunanze purché tutti gli intervenuti siano messi in condizione di esaminare i documenti e partecipare attivamente ai lavori.
Il Consiglio direttivo assolve le seguenti funzioni:

– nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario o Tesoriere;

– predispone il bilancio consuntivo e preventivo nonché il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’Assemblea;

– formula la proposta di esclusione dei soci da sottoporre all’Assemblea;

– cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

– provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea.

Art. 9 Presidente

Il Presidente è nominato in seno al Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere oltre allo stesso Consiglio anche l’Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente oppure in caso di assenza di entrambi al membro più anziano del Consiglio Direttivo.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Art. 10 Tesoriere / Segretario

Il Tesoriere o Segretario, nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo, cura la gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione nei limiti di spesa fissati dal Consiglio Direttivo e la tenuta dei libri sociali dell’Associazione, predispone e verifica l’attuazione dei piani di attività e predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 11 Revisore

Il Revisore è nominato dall’Assemblea dei Soci per propria delibera o per obbligo di legge.
Se nominato, il Revisore deve essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del controllo legale dei conti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e scade con esso.
Esso può essere rinominato.
Al Revisore spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dall’Assemblea.
Il Revisore vigila sulla gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e sul rispetto dello Statuto ed esprime il proprio parere, mediante apposite relazioni annuali, sul bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea.

 Art. 12 Risorse economiche

L’Associazione utilizza per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività le risorse economiche derivanti da:

– Quote e contributi degli associati;

– Eredità, donazione e legati;

– Contributi di organismi internazionali, dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche e private;

– Erogazioni liberali degli associati e di terzi;

– Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

– Altre entrate compatibili con le finalità previste dall’Associazione.

I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedono la corresponsione di un interesse ai singoli soci.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo patrimonio.
L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività previste dallo Statuto.

Art. 13 Bilancio

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo dell’anno appena concluso ed il bilancio preventivo per l’anno in corso, da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione entro il 30 Aprile con le maggioranze previste dallo Statuto.
Entrambi i bilanci sono depositati presso la sede dell’Associazione e nelle eventuali sezioni, almeno sette giorni prima dell’Assemblea e possono essere consultati da ogni socio, anche a distanza sotto forma di teleconferenza.

Art. 14 Modifiche statutarie

Per modificare lo Statuto occorre convocare un’Assemblea straordinaria come previsto dal precedente Art. 7.2.
Le modifiche allo Statuto sono valide quando approvate dalla maggioranza dei partecipanti all’Assemblea straordinaria.

Art. 15 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre convocare un’Assemblea straordinaria come previsto dal precedente Art. 7.2.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono valide quando approvate dai tre quarti dei partecipanti riuniti o rappresentati in Assemblea.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori, ne stabilisce il compenso, e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 16 Disposizioni finali

L’Associazione è regolata dal presente Statuto e per tutto ciò che non è espressamente previsto in esso valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

 

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Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Associazione

OSSERVATORIO21

 

TORINO, lì  03/09/2024